Lux in Folio

ludopolis

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO,   POZZUOLI

Il 16 novembre 2009 si è costituita LUDOPOLIS, un associazione di volontariato senza fini di lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e promuove i valori dell’accoglienza e del rispetto delle differenti culture.

In una società globalizzata, dove i legami sociali sono sempre più fragili, si avverte l’esigenza di creare di spazi di ascolto, momenti di scambio e socializzazione rivolti ai giovani ed alle fasce deboli che vada a calmare il vuoto lasciato dalle istituzioni e dalla perdita del senso di comunità.

LUDOPOLIS crede nel valore della convivenza civile e della diversità apportatrice di ricchezza in uno scenario internazionale già di fatto fortemente multietnico.

In seguito ai continui episodi di violenza e xenofobia, tra cui i fatti di Rosarno e Castevolturno sono solo gli esempi più eclatanti, l’associazione intende promuovere interventi che mirino alla conoscenza delle diverse identità culturali in un ottica di convivenza civile ed inclusione sociale.

In particolare, LUDOPOLIS intende realizzare attività di sensibilizzazione e di informazione rivolta ai migranti ed alle fasce meno tutelate allo scopo di renderli consapevoli dei loro diritti e orientarli tra i servizi sociosanitari presenti sul territorio.

Le attività, pertanto, saranno elaborate anche a supporto dei servizi di segretariato sociale lavorando in rete con altri enti istituzionali e organizzazioni di terzo settore.

Ulteriore scopo dell’associazione è rappresentato dalla volontà di far conoscere ai giovani e alle categorie a rischio il patrimonio archeologico e naturalistico, di cui i campi flegrei sono ricchi, promuovendone la tutela e la valorizzazione; tali azioni hanno l’obiettivo di favorire l’integrazione delle fasce deboli e la crescita nei giovani rendendoli consapevoli delle risorse materiali ed immateriali presenti sul territorio.

Le figure professionali che compongono il gruppo di volontari (animatori, assistenti sociali, psicologi, counselors, sociologi, insegnanti ecc) coinvolgeranno i destinatari delle diverse attività attraverso l’elaborazione di progetti mirati o, come da statuto associativo, anche mediante l’organizzazione di eventi e l’attivazione di laboratori teorico-pratici e ludico-espressivi.

LUDOPOLIS

Statuto

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, l’Associazione di volontariato denominata “LUDOPOLIS”, disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, della L.R. 9/93 e s.m., e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L Associazione ha sede in Pozzuoli (Napoli) alla via Rampe dei Cappuccini  n.5

La durata è illimitata.

Art. 2 – Scopo e oggetto sociale

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore delle fasce deboli con particolare attenzione ai minori e ai giovani a rischio nonché attività d’integrazione e partecipazione a favore di migranti.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l’organizzazione sviluppa percorsi volti a promuovere i valori dalla convivenza civile, della tutela e della valorizzazione dei beni comuni; organizzare percorsi di accoglienza e interventi  di mediazione culturale finalizzati all’integrazione dei migranti presenti sul territorio; diffonde i principi della solidarietà tra le persone e popoli di culture diverse contribuendo alla costruzione di un mondo fondato sulla giustizia, la pacifica convivenza e il rispetto delle differenti identità culturali.

Attiva spazi di accoglienza,  sportelli di informazione e di segretariato sociale,   pone in essere laboratori teorico-pratici e ludico-espressivi, mette in atto momenti di scambio e di socializzazione  rivolti ai giovani ed alle fasce deboli.

A tal fine potrà porre in essere attività socio-culturali, manifestazioni, tavole rotonde e convegni.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali.

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale, l’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti/associazioni per lo sviluppo d’iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Art. 3 – Convenzioni

Gli aderenti dell’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.

Art. 4 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

–       contributi degli aderenti e di privati;

–       contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

–       rimborsi derivanti da convenzioni;

–       donazioni e lasciti testamentari;

–       beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo.

–       entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio ex DM 10/05/95;

–       ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 5 – Bilancio o rendiconto

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 6 – I soci

L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.

Art. 7 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati intestata al Consiglio Direttivo che si pronuncia sulle domande di ammissione, le eventuali  negazioni dovranno essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno 30 giorni  mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due  anni.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 8 – Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci sono obbligati:

–       a osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

–       a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

–       a versare la quota associativa;

–       a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

–       a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;

–       a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

–       ad accedere alle cariche associative;

–       a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 9 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

–          l’Assemblea dei soci;

–          Il Consiglio Direttivo;

–          Il Presidente;

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione l’elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto.

Art. 10 – Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’Associazione e in particolare:

–       approva il bilancio consuntivo e preventivo;

–       elegge i componenti del Consiglio Direttivo

–       delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

–       delibera l’esclusione dei soci;

–       delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 10 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’Albo della sede sociale almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’Albo della sede del relativo verbale e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da tre membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica  tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

–    curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

–    predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

–    nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;

–    deliberare sulle domande di nuove adesioni;

–       provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta uno dei Consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.  I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 13 – Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri designati rispettiva­mente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed  il terzo, che assume la veste di Presidente dall’Assemblea

Il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo è inappellabile.

Art. 14 – Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art.5 comma 4 della legge 266/91

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.